22-03-2024
Revoca del decreto ingiuntivo con condanna della cessionaria al pagamento delle spese processuali
carenza legittimazione della creditrice nella cessione in blocco dei crediti
La parte, che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di unoperazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui allart. 58 TUB, ha lonere di dimostrare linclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non labbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dellavviso di cessione privo del requisito dellautosufficienza ai fini dellindividuazione dei crediti ceduti, in difetto della produzione dei diversi contratti di cessione e dellelenco dei crediti ceduti (anche a mezzo del codice cliente NDG), non è idonea a sopperire al difetto di prova della titolarità soggettiva del credito controverso. Va condannato alle spese di lite lasserito cessionario che non provi la propria legittimazione attiva nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.